Regolamento scivolo di alaggio e varo

Art 1 – Accesso all’area
1.1 L’accesso all’area di alaggio e varo è consentito tutti i giorni della settimana: la mattina dalle 9:00 alle 11:30 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30.


1.2 L’utilizzo dell’area è limitato al tempo strettamente necessario per le operazioni di varo e di alaggio. Il fruitore dello scivolo deve liberare l’area dai mezzi utilizzati con massima sollecitudine non appena ha concluso l’operazione di alaggio o di varo del natante.


1.3 È assolutamente vietata la sosta sullo scivolo di mezzi necessari al traino, al trasporto di natanti, alle operazioni di alaggio, ecc. oltre al lasso di tempo necessario per l’alaggio e il varo del natante.


1.4 È assolutamente vietato l’ormeggio, rispettivamente lo stazionamento di natanti lungo tutto il tratto di lago (specchio d’acqua o canale) antistante la rampa.


Art 2 – Lo scivolo
2.1 Lo scivolo ha una larghezza utile di circa 5 m e con inclinazione variata.


2.2 Lo scivolo è agibile avendo cura di prestare attenzione ai seguenti punti:

  • La motrice deve avere adeguato peso e potenza in relazione al natante di cui deve effettuare le operazioni di alaggio o varo, onde evitare che il peso del natante trascini in acqua anche la motrice.
  • Verificare che il peso e la potenza della motrice sia adeguata alla pendenza dello scivolo per evitare che il carrello e motrice vengano trascinati in acqua.
  • Prima di ogni operazione di alaggio o varo è necessario verificare le condizioni di scivolosità della discesa come pure il livello dell’altezza del lago.
  • È consigliato il posizionamento di ceppi ferma ruota sulla motrice ad ogni movimento verso il basso.


2.3 La società Porto Regionale di Locarno SA decide sulle tariffe da applicare per l’uso dello scivolo di alaggio e varo dei natanti. La società si occupa inoltre del relativo incasso.


2.4 Il pontile lungo è riservato unicamente per le operazione di alaggio e varo dei natanti. È severamente vietato lo stazionamento e l’ormeggio di natanti.


2.5 L’area dello scivolo è video sorvegliata da parte della società Porto Regionale di Locarno SA.


2.6 L’utente che per un qualsiasi motivo causa un danno alla struttura della rampa o al pontile adiacente alla stessa è tenuto ad annunciarsi presso gli uffici della capitaneria o all’amministrazione della Porto Regionale di Locarno SA.


Art 3 – Clausola di manleva
3.1 La società Porto Regionale di Locarno SA è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, che per effetto delle operazioni di alaggio o varo in proprio potrebbero verificarsi direttamente o indirettamente.


3.2 È responsabilità del singolo utente verificare lo stato della rampa e decidere se effettuare le operazioni di alaggio o di varo in piena sicurezza. La società Porto Regionale di Locarno SA non è responsabile dei danni diretti o indiretti causati dall’utilizzo dello scivolo e del pontile adiacente. Ogni e qualsiasi responsabilità ricade sull’utente che ne fa uso.


Data ultima modifica 04.2019